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Sicurezza sul Lavoro – aggiornamento addetti antincendio: cosa cambia dal 29 ottobre 2022

7 Giugno 2022
Categoria: Formazione continua

Negli scorsi mesi è stato introdotto il D.M. 03 Settembre 2021, recante i “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro”.

Il Decreto ha introdotto importanti novità anche in materia di formazione degli addetti antincendio così come previsto dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Nello specifico il nuovo decreto indica novità sia per la valutazione del rischio incendio, sia nell’ambito della progettazione che nella formazione, in fatto di aggiornamento.

Secondo il nuovo decreto le Aziende non sono più classificate secondo il livello basso, medio e alto, bensì livello 1, 2 e 3 in luogo della vecchia classificazione.

Sono stati introdotti inoltre nuovi obblighi per quanto concerne i programmi della formazione, i contenuti e la periodicità dell’aggiornamento. 

Il Decreto Ministeriale 3 settembre 2021, che abroga completamente il vecchio D.M. 10/3/98, entrerà in vigore ad un anno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ossia il 29/10/2022.

LE NOVITÀ PER QUANTO RIGUARDA LA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO – COSA CAMBIA DAL 4 OTTOBRE 2022

Per la formazione di aggiornamento il Decreto di riferimento entrerà in vigore il 4 ottobre 2022.

Per quanto concerne l’aggiornamento gli addetti antincendio formati ai sensi del “vecchio” D.M. 10/03/98 dovranno aggiornarsi entro 5 anni dallo svolgimento del corso di formazione oppure, se alla data di entrata in vigore del nuovo decreto (cioè al 04/10/22) il corso di formazione per addetti antincendio (ai sensi del vecchio D.M. 10/03/98) o l’ultima attività di aggiornamento sono state svolte da più di 5 anni, gli addetti antincendio dovranno svolgere il corso di aggiornamento entro il 04/10/23 (cioè entro un anno dall’entrata in vigore del nuovo decreto).

Negli scorsi mesi è stato introdotto il D.M. 03 Settembre 2021, recante i “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro”.

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